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Supplenze: sanzioni rinuncia o mancata presa di servizio

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rinuncia o mancata presa di servizio

Quando si viene convocati per una supplenza a scuola, esistono delle “criticità” che è opportuno conoscere onde evitare di ricevere sanzioni disciplinari dalle segreterie (non è sempre scontato infatti che si possa o si voglia accettare l’incarico): andiamo a vedere secondo quali “sfumature” si declina la questione.

La casistica

Le Graduatorie d’Istituto, nelle cui dinamiche si trovano coinvolti centinaia di migliaia di precari, sono regolamentate dal Decreto Ministeriale del 13 giugno 2007: in particolare l’art. 8 (Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro) distingue tre possibili scenari.

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1) Mancata risposta o rinuncia ad una convocazione

Rifiutando una proposta contrattuale (o la sua proroga) si viene collocati in coda alla graduatoria per la quale si è stati chiamati – solo in quella CDC, solo in quella scuola e solo per l’anno scolastico in corso.

Le rinunce devono comunque essere due (la prima non comporta conseguenze) e riguarda esclusivamente chi è del tutto inoccupato poiché non si applica a chi sia già in servizio su spezzone orario (DM 353/2014, art. 13 comma 3). Ovviamente la “mancata risposta nei termini previsti”, come specificato nelle email di convocazione, equivale ad esplicita rinuncia.

ATTENZIONE!

Quando inviano convocazioni tramite email le scuole solitamente richiedono la sola disponibilità ad un incarico: acquisite tutte le risposte entro il termine prefissato, le segreterie contattano il primo fra coloro che si sono dichiarati interessati e questi può accettare la supplenza o rifiutarla (non rispondere alla telefonata ha lo stesso valore del rifiuto).

Casi particolari non sanzionati

a) Le sanzioni non vengono applicate qualora il supplente senza specializzazione rinunci ad un posto di sostegno (Nota MIUR 18329 del 25 Settembre 2007).

b) Le sanzioni non vengono applicate qualora il supplente non sia iscritto nella graduatoria da cui è stato convocato: succede ad esempio quando, per penuria di candidati, si procede a chiamare da istituti cosiddetti “viciniori” (Nota MIUR 19 Novembre 2007).

c) Le sanzioni non vengono applicate se la convocazione avviene dallo stesso istituto ma su diverse CDC.

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2) Mancata presa di servizio

Se dopo aver accettato – di persona o anche solo telefonicamente – una supplenza si cambia idea e non si prende servizio il discorso si fa più serio: tale comportamento implica infatti l’impossibilità di ricevere ulteriori convocazioni da tutte le scuole nelle cui graduatorie si risulta inseriti, per quella sola CDC e per l’intero a.s.

Nella suddetta fattispecie può rientrare chi cambia idea anche riguardo una convocazione “in presenza”: presentarsi o delegare qualcuno (il dirigente scolastico, ad esempio) equivale ad accettazione e non a semplice dichiarazione di disponibilità.

3) Abbandono del servizio

Se dopo aver preso servizio si decide di abbandonare l’incarico si perde la possibilità di ricevere ulteriori convocazioni da tutte le proprie scuole e per tutte le CDC, sempre – ovviamente – per il solo anno in corso.

Giustificati motivi e cambi previsti dalla normativa

Quanto scritto fin qui non vale – ovviamente – qualora la mancata accettazione o l’abbandono siano dovuti a “giustificati motivi” (di cui però occorre produrre adeguata documentazione).

Non viene infine considerato come “abbandono del servizio” rinunciare ad una supplenza in accordo ai casi previsti dalla normativa.

ATTENZIONE!

Le indicazioni dell’ultima circolare sulle supplenze da “messa a disposizione”, secondo cui i contratti MAD sottostanno agli stessi vincoli e alle stesse sanzioni delle supplenze conferite da G.I.

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© Senex 2019 – Riproduzione riservata

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    1. Fabio

      Ho ricevuto una convocazione di 10 ore sulla cdc B017 (manutenzione e assistenza tecnica di meccanica e macchine) che ho accettato firmando la presa di servizio: l’anno scorso ero in un professionale e alla fine stavo in un officina vera e propria, ma quest’anno mi hanno chiamato per fare disegno tecnico e progettazione, ma questo non riguarda la mia classe di concorso… come mi devo comportare? Posso rinunciare al contratto senza sanzioni, visto che ciò per cui sono stato chiamato non riguarda la mia classe di concorso?

      • senex

        Fabio, buonasera.

        Non sei il primo che ci scrive palesando “stranezze” nel comportamento delle segreterie (probabilmente correlate alla difficoltà di reperire docenti). Il nostro suggerimento è quello di parlare quanto prima col DS spiegando le tue ragioni: se poi la sua posizione fosse essere poco conciliante conviene rivolgersi ad un sindacato, così da capire quale sia la strada migliore da percorrere.

        Tienici aggiornati se hai piacere. Cordialmente.

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