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Docenti e doppio lavoro: compatibilità scuola contratti part-time

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compatibilità scuola contratti part-time

In questi anni di crescente incertezza sono molti coloro che desidererebbero avere l’agognato “posto statale”, stabile e sicuro: spesso però fra di essi si annoverano anche persone che un lavoro ce l’hanno, e che si chiedono se è possibile conciliare l’insegnamento con un qualunque altro impiego.

Il legislatore si è dunque mosso al fine di specificare eventuali circostanze che rendono compatibile l’assunzione a scuola con impegni professionali già in essere: andiamo ad approfondirle assieme.

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Il Testo Unico della Scuola (D. Lgs 297/94)

Nel Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 o “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” si chiarisce che

“Il personale (docente, ndr) non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione”.

Art. 508 “Incompatibilità” (dalla “Gazzetta Ufficiale”)

In parole povere si specifica che chi desidera lavorare nella scuola deve prima sciogliere qualunque rapporto lavorativo subordinato esistente – pubblico o privato – sia per quanto concerne le assunzioni in ruolo che le supplenze.

Sembrerebbe non vi siano soluzioni diverse dal rinunciare alla propria professione per chi vuole diventare insegnante: in realtà non è così.

Lavorare a scuola se già impiegati con contratto part-time

La deroga più importante a quanto evidenziato finora riguarda infatti coloro che lavorano nel settore privato – l’ipotesi, è bene sottolinearlo, resta del tutto esclusa nel caso di un impiego pubblico – e accettano incarichi a tempo parziale non superiore al 50% (per una cattedra alla Secondaria, ad esempio, fino ad un massimo di 9 ore).

Tale circostanza mitiga il cosiddetto “dovere di esclusività”, ma risulta comunque sostanziale non trovarsi in contrasto con le esigenze di servizio o con l’impegno richiesto dalla scuola.

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In accordo al C.C.N.L. Comparto Scuola 2003 (art. 36, comma 9) non sono invece previste limitazioni all’attività di provenienza, che potrebbe persino non essere part-time.

L’unica indicazione di cui a nostro avviso occorre davvero tenere conto è il parere rilasciato dal MIUR al “CNI – Consiglio Nazionale degli Ingegneri” di Roma in data 3 dicembre 2014, secondo il quale in caso di lavoro a tempo pieno si deve chiedere l’autorizzazione del DS: ad ogni modo vi ricordiamo che anche attestandosi sotto la soglia del 50% è comunque sempre preferibile informare il dirigente scolastico.

La necessità di un confronto con un professionista esperto

In ultima analisi – al termine di questo nostro breve approfondimento normativo – il consiglio che ci sentiamo di dare a chiunque desiderasse affiancare un secondo impiego con il lavoro dell’insegnante insegnante (anche supplente, con incarico a tempo determinato) è quello di confrontarsi preventivamente con un sindacato di fiducia o un professionista esperto in tema giuslavoristico, così da non correre il rischio di incappare in “spiacevoli” errori di valutazione.

SENEX

© Senex 2020 – Riproduzione riservata

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    Vi è compatibilità tra il lavoro a scuola e contratti part-time? Sì, chi ha già un lavoro può accettare incarichi di supplenza.
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    si può lavorare contemporaneamente nel pubblico e nel privato, infatti
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    16 Commenti

    1. Giuseppe

      Salve, sono Giuseppe.
      Ho chiesto di modificare il mio contratto full time di 40 ore (azienda privata) in uno par time di 31: posso accettare un contratto part time di 9 ore nella scuola?

      • senex

        Buongiorno Giuseppe.

        Temiamo proprio che un contratto di 31 ore non possa essere considerato part time: ad ogni modo le consiglieremmo di confrontarsi con il Dirigente Scolastico sottoponendegli la questione, così da capire se può accordare il permesso o meno.

        Un saluto cordiale.

    2. Maria Dibari

      Salve, ho ricevuto una proposta di supplenza tramite Mad di sole 18 ore (dal 26 al 10 maggio) presso una scuola secondaria di secondo grado.
      A quanto ammonta la retribuzione? Come calcolarla?

      • senex

        Buongiorno di nuovo, Maria.

        La cifra dovrebbe grossomodo aggirarsi sui 1500€ abbondanti, ma l’importo preciso può “ballare” a causa di alcune specifiche voci difficili da quantificare (ad esempio addizionali regionali e comunali). Ah, ovviamente occorre parametrare il totale sui giorni di contratto (essendo una quindicina sarà circa la metà dello stipendio pieno).

        Saluti.

    3. Maria Dibari

      Salve. Ho un contratto part-time a tempo indeterminato orizzontale (75%).
      Ho ricevuto una proposta di supplenza per un breve periodo di 18 ore.
      Posso accettarla?

      • senex

        Maria, buonasera.

        A nostro avviso è improbabile: potrebbe fare un tentativo nel caso di un incarico part time (ovviamente confrontandosi prima con il DS), ma per una supplenza di 18h temiamo ci sia davvero poco spazio di manovra.

        Un saluto cordiale.

    4. Laura

      Salve, sono Laura. Ho un impiego nel settore privato (part time 30 ore).

      Posso lavorare nel pubblico come insegnante con cattedre massime di 10 ore settimanali? Oppure devo necessariamente ridurmi le ore nel privato per poter riuscire a fare tutte e due le cose? Grazie

      • senex

        Laura, buongiorno.

        Per quanto concerne l’attività di provenienza non sono previste limitazioni, l’importante è che il lavoro privato non contrasti con le esigenze di servizio: ad ogni modo la consuetudine è che, nel caso di un contratto da 18 ore, se ne possano accettare al massimo 9 (previo confronto con il DS, certamente).

        Un saluto cordiale.

    5. Selene

      Salve,

      firmando un contratto scuola a tempo determinato per 3 ore settimanali, posso accettare un altro contratto part time 30 ore settimanali presso azienda privata?

      • senex

        Buongiorno Selene.

        Nonostante l’ammontare così esiguo, a quanto ci risulta la normativa non concede comunque di superare un certo numero di ore nel privato: il consiglio che ci sentiamo di darle è però quello di confrontarsi direttamente con il DS della sua scuola, il quale – anche in considerazione del caso molto particolare – potrà fornire una valutazione più precisa.

        Saluti.

    6. Giuseppe

      Buongiorno.

      Ho avuto la fortuna di firmare un contratto a tempo indeterminato una settimana fa e oggi mi hanno chiamato per uno spezzone di 6 ore.
      Considerando che già ho un contratto di 40 ore, accettando la supplenza arriverei a 46 ore (inferiore al limite imposto di 48 ore settimanali): posso accettare lo spezzone, sapendo che il contratto di 40 ore settimanali lo posso gestire come voglio senza orari fissi?

      • senex

        Buongiorno Giuseppe.

        A nostro avviso no perché il primo contratto non è part time, ma al posto suo – per sciogliere ogni dubbio – proveremmo a confrontarci con il DS sottolineando l’assoluta libertà oraria dell’altro impegno.

        Cordialmente.

    7. Alessandro

      Salve.

      Io ho un lavoro part-time 22 ore settimanali (lunedì, mercoledì, venerdì pomeriggio): posso accettare una cattedra di 18 ore settimanali?

      • senex

        Buongiorno Alessandro.

        Purtroppo no: con un part time puoi accettare – previa autorizzazione del DS e sempre che non vi sia ad esempio incompatibilità negli orari – al massimo 9 ore settimanali (per approfondire, dai un occhio qui).

        Saluti.

        • Simona

          Salve. Ho un impiego a tempo indeterminato ma part time al 50% (18 ore settimanali) presso una pubblica amministrazione: posso accettare supplenze a scuola?

          Grazie

          • senex

            Buongiorno Simona.

            In relazione a quanto riportato nell’art. 508 (Incompatibilità) comma 7 del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione (Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297) temiamo proprio per lei non vi siano spiragli:

            “L’ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico”.

            A risentirla, cordialmente.

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