Ti sei perso i nostri ultimi post?

Contributo Scolastico Volontario 2026-2027

La questione va chiarita subito: il contributo scolastico è volontario, non obbligatorio. Lo ha ribadito anche il Ministero (nota n. 312 del 20 marzo 2012 e circolare n. 18902 del 7 novembre 2018) a seguito delle segnalazioni riguardanti pratiche non particolarmente trasparenti attuate da numerosi istituti scolastici, che richiedono il versamento alla stregua di una conditio sine qua non, facendo dipendere da esso la validità dell’iscrizione dell’alunno. Il problema è che le scuole – ormai sempre più a corto di fondi – si trovano spesso costrette a chiedere alle famiglie denaro che verrà poi utilizzato per garantire quelle che potremmo definire “funzioni di base”.

A che serve (realmente) il contributo scolastico

In realtà il contributo scolastico dovrebbe essere destinato all’ampliamento dell’offerta formativa e, nei limiti previsti dalla normativa, all’innovazione tecnologica e all’edilizia scolastica, come indicato nella legge n. 40 del 2 aprile 2007.

Se stai valutando di acquistare un nuovo tablet, ti segnaliamo i topseller proposti nello store di Amazon con sconti molto interessanti... CLICCA SULLE IMMAGINI PER SCOPRIRE QUALI SONO!

Tale contributo – deliberato dal Consiglio di Istituto e richiesto al momento dell’iscrizione – è dunque un versamento volontario destinato a sostenere attività e iniziative volte all’ampliamento dell’offerta formativa, e va distinto dagli eventuali rimborsi per le spese sostenute dalla scuola (come quelle relative all’assicurazione individuale o ad altri servizi specificamente richiesti).

La gratuità dell’istruzione

Fino ai 16 anni l’istruzione è insomma gratuita, e quindi non è consentito imporre alle famiglie il pagamento di somme per lo svolgimento delle attività curricolari: eventuali somme destinate all’arricchimento dell’offerta culturale e formativa degli studenti possono essere richieste esclusivamente su base volontaria.

contributo scolastico

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha esteso a dieci anni la durata dell’istruzione obbligatoria: in questo quadro, le indicazioni ministeriali escludono la possibilità di imporre alle famiglie tasse o contributi obbligatori per lo svolgimento delle attività curricolari o connesse all’assolvimento dell’obbligo scolastico; eventuali contributi per l’arricchimento dell’offerta culturale e formativa degli alunni possono dunque essere versati solo su base volontaria.

Il Testo Unico (D.Lgs. 297/1994, art. 200) chiarisce che le tasse erariali sono dovute – salvo i casi di esonero previsti dalla legge – per la frequenza del quarto e del quinto anno della scuola secondaria di II grado, e il contributo volontario non può essere reso condizione per l’iscrizione: le scuole non possono quindi minacciare di non accettare uno studente in caso di mancato versamento.

Tasse scolastiche erariali

Chi ha adempiuto all’obbligo scolastico è tenuto invece a pagare le cosiddette tasse scolastiche secondo quanto stabilito dall’art. 200 del DLgs 297/1994:

contributo scolastico

Per quanto concerne il nuovo anno scolastico, è stata stabilita una soglia per l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche: al fine di usufruirne, gli studenti del quarto e del quinto anno della secondaria di secondo grado dovranno possedere un ISEE pari o inferiore a 20.000€.

Sul sito istruzione.it si può leggere un approfondimento a riguardo (clicca qui per il link diretto).

Che cos’è il contributo volontario? Come riconoscerlo?

Eventuali altri contributi (utili all’arricchimento dell’offerta formativa) possono pertanto essere versati dalle famiglie ma esclusivamente in maniera volontaria: tali contributi si distinguono dalle succitate tasse erariali poichè vengono pagati direttamente all’Istituto (e non all’Agenzia delle Entrate) tramite PagoPA.

Le famiglie devono inoltre essere preventivamente informate sulle attività, coerenti con il Piano triennale dell’offerta formativa, che saranno finanziate con i contributi volontari.

contributo scolastico

Che responsabilità comporta decidere di non pagare?

Partendo dalla considerazione che, se si hanno le possibilità, sia opportuno sostenere la sopravvivenza della scuola, non si può negare che l’endemica necessità di risorse sia probabilmente frutto di una gestione passata (e presente?) quantomeno discutibile da parte della Pubblica Amministrazione.

In principio, comunque, come abbiamo visto ci si può sottrarre dal pagamento senza venire meno alla legge: le istituzioni scolastiche non possiedono un autonomo potere di imposizione tributaria, e non possono pertanto imporre il pagamento del contributo né subordinare ad esso l’iscrizione; ciascuna scuola può deliberarne l’importo e la destinazione, ma non cambiarne la natura “volontaria”.

Devi acquistare i libri scolastici per i tuoi figli?

Su Amazon è attivo il servizio “Adozioni libri scolastici”, un archivio che permette di trovare i testi adottati in tutte le scuole d’Italia: selezionando istituto e classe si potrà facilmente conoscere la lista dei libri da comprare, decidendo poi – eventualmente – di ordinarli a prezzo scontato nel più famoso marketplace del mondo.

Clicca qui per scoprire di che cosa si tratta!

Che fare se non si vuole pagare?

Se si reputa ingiusta la richiesta della scuola occorre fare presente al DS l’intenzione di non versare il contributo volontario e di corrispondere gli eventuali rimborsi per spese sostenute dall’istituto per conto della famiglia mediante raccomandata A/R o PEC (ormai tutte le scuole ne possiedono una, vi consiglio la lettura di un nostro post in cui si spiega come rintracciarla senza difficoltà), magari anche citando i riferimenti normativi elencati in precedenza e distinguendo le voci che si ha il dovere di risarcire da quelle relative al versamento volontario.

Ecco dunque il modello WORD da compilare e inoltrare qualora si decidesse di segnalare la propria intenzione di non pagare.

Se infine il Dirigente Scolastico opponesse resistenza è possibile segnalare tale comportamento all’Ufficio scolastico regionale di competenza.

SENEX

© Senex – Riproduzione riservata


ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER (procedendo si considera accettata l’“Informativa sulla Privacy”).

    Nome *

    Email *

    [recaptcha]

    Il contributo scolastico è volontario, non obbligatorio: vediamo assieme quando si deve pagare e quando invece non si è tenuti a farlo.
    contributo volontario scuola 2026-2027, richiesta contributo volontario scuola
    mancato pagamento contributo volontario scuola, contributo scolastico 2026-2027