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In taluni casi lasciare una supplenza per un’altra può comportare sanzioni nei confronti del docente che rinuncia all’incarico: vediamo assieme quando è possibile farlo senza conseguenze (e quando invece no).
ATTENZIONE!!!
Con le nuove “Graduatorie Provinciali Supplenze” alcune regole riguardanti la rinuncia ad un incarico al fine di accettare un nuovo contratto sono cambiate: per il biennio 2026/27 e 2027/28 la disciplina di riferimento è contenuta nell’O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026, che disciplina le GPS, le graduatorie di istituto e il conferimento delle relative supplenze.
Per tale ragione è consigliato approfondire il tema mediante la consultazione dei documenti ufficiali:
- O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026 (art. 11, 12, 14 e 15)
Supplenze brevi, fino al termine delle attività didattiche o annuali
I dubbi riguardano per lo più quei docenti “non di ruolo” che ogni anno accettano incarichi di supplenza più o meno lunghi: cominciamo intanto a fare un po’ di chiarezza sulla questione, spiegando le varie tipologie di supplenza esistenti.
- Supplenza breve: ha una durata stabilita fino ad una certa data (può durare anche solo un giorno)
- Supplenze “fino al termine delle attività didattiche”: terminano il 30 giugno
- Supplenze annuali: terminano il 31 agosto
Lasciare una supplenza per un’altra
Ora che abbiamo esaminato le varie tipologie di supplenza vediamo quando è possibile lasciarne una per accettarne un’altra: in verde
ciò che è consentito, in rosso
le scelte che non si possono fare.
- Lasciare una supplenza breve per un’altra supplenza breve
- Non è prevista la possibilità di lasciare una supplenza breve per accettarne un’altra della stessa tipologia.
- Lasciare una supplenza breve per una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto
- Lasciare una supplenza breve per una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto è sempre consentito.
- Lasciare una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto per un’altra supplenza
- Non è prevista la possibilità di lasciare l’incarico già accettato per un altro di pari durata o, più in generale, per sostituirlo con un’altra supplenza.
Completamento orario
Una situazione particolare è quella del docente che abbia accettato una supplenza a orario non intero: in questo caso non si tratta di “lasciare” l’incarico, ma di “completarlo” attraverso altre supplenze.
Il completamento è possibile nell’ambito della provincia di inserimento e fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.
Supplenze da GAE
Terminiamo dando un occhio veloce a quanto accade infine per le convocazioni da GAE (“Graduatorie ad esaurimento”).
- Lasciare supplenza dalle “Graduatorie di istituto” per una da GAE
- Lasciare una supplenza da GAE per una dalle “Graduatorie di istituto”
SENEX
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Marinella
Io non sono inserita in Terza Fascia e ho inviato candidatura MAD: valgono le stesse regole qui elencate?
Grazie
senex
Buongiorno Marinella.
Sì, le “regole” di cui abbiamo parlato nell’articolo dipendono dal contratto che si è firmato e non dal canale di reclutamento.
A risentirla, cordialmente.