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MAD sostegno

ATTENZIONE!
L’ultima circolare sulle supplenze, emanata del Ministero dell’Istruzione in data 4 settembre 2020, esplicita che “le domande di MAD potranno essere presentate ESCLUSIVAMENTE da docenti non presenti in alcuna graduatoria”.
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Talvolta i lettori ci contattano per riferire comportamenti “anomali” – in fase di convocazione sul sostegno – da parte delle segreterie scolastiche: appellandosi alla normativa vigente, queste chiedono a chi si candida tramite messa a disposizione (MAD) di attestare esplicitamente la propria “non inclusione” in alcuna graduatoria.

Tale pretesa non è però legittima: andiamo a capire assieme perché.

Note MIUR 9416/2013 e 24306/2016

La prima disposizione da menzionare è la nota MIUR 9416 del 18 settembre 2013, che attribuisce ai docenti in possesso di specializzazione sul sostegno e non ancora iscritti nelle G.I. la priorità per il conferimento delle supplenze “H” (anche nei confronti di chi si trova già negli elenchi, ma senza titolo).

(…) l’obbligo per l’Amministrazione di dare priorità nelle nomine ai docenti in possesso del titolo di specializzazione rispetto ai docenti che ne siano privi (…) conferimento delle supplenze ai docenti muniti del prescritto titolo ma non inclusi nelle graduatorie di circolo o di istituto di alcuna provincia.

Fin qui, di “barriere” neppure l’ombra.

Vero “pomo della discordia” è invece la circolare sulle supplenze nota MIUR 24306 del 1 settembre 2016, che sembra lasciare spazio a interpretazioni differenti. Verso la fine di pag. 4 infatti si legge:

“Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria di istituto e per una sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza (…)”

Tale enunciazione – talvolta addirittura estesa alla totalità delle MAD, a prescindere che le candidature siano sul sostegno o meno – crea confusione, fornendo al contempo un presunto appiglio al qui pro quo col quale abbiamo introdotto il nostro approfondimento.

Note MIUR 37381/2017 e 37856/2018

La nota MIUR 37381 del 29 agosto 2017 (seguita poi dalla 37856/2018) fa finalmente un po’ di chiarezza riguardo al tema affermando che…

“Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti per posti di sostegno in alcuna graduatoria di istituto (…)”

Insomma, le limitazioni all’invio di MAD sulle quali molte segreterie hanno impostato la propria “politica” valgono esclusivamente per gli insegnanti con la specializzazione, e il motivo è presto detto: siccome questi docenti hanno la precedenza rispetto a tutti gli altri aspiranti di II e III fascia, il legislatore ha pensato di “avvantaggiarli” in un’unica provincia.

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Per riassumere, la situazione riguardo gli “Specializzati Sostegno” è la seguente:

  • chi ha già dichiarato il titolo non può presentare MAD in nessuna provincia diversa da quella in cui risulta inserito in graduatoria
  • chi ha conseguito il titolo ma non è iscritto nelle G.I. può inoltrare MAD in una sola provincia

Tutti gli altri docenti di II e III fascia possono inviare MAD con assoluta tranquillità, in considerazione del fatto che saranno convocati unicamente qualora le segreterie non trovino aspiranti in possesso di specializzazione.

Ordine di convocazione per le supplenze di sostegno

In ultimo vi ricordiamo che l’ordine di convocazione sulle supplenze di sostegno sarà sempre il seguente:

  1. docenti specializzati inseriti in GAE e G.I (II fascia)
  2. docenti specializzati dalle scuole cosiddette “viciniore”
  3. MAD di docenti specializzati non inseriti in graduatoria
  4. elenchi G.I. di II e III fascia (graduatorie incrociate)
  5. MAD di aspiranti senza specializzazione
SENEX

© Senex 2019 – Riproduzione riservata


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