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Supplenze GPS: sanzioni in caso di rinuncia o abbandono

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Quando si viene convocati per una supplenza a scuola, esistono delle “criticità” che è opportuno conoscere onde evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa (non è sempre scontato infatti che si possa o si voglia accettare l’incarico): andiamo a vedere secondo quali “sfumature” si declina la questione.

La casistica

Le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), nelle cui dinamiche si trovano coinvolti centinaia di migliaia di precari, sono disciplinate, per il biennio 2026/27 e 2027/28, dall’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026: in materia di sanzioni, l’ordinanza distingue diverse fattispecie a seconda che si tratti di rinuncia, mancata presa di servizio o abbandono dell’incarico.

rinuncia o abbandono

1) Rinuncia o mancata presa di servizio

La rinuncia ad una supplenza da GPS, così come la mancata presa di servizio dopo l’assegnazione dell’incarico, comporta conseguenze particolarmente rilevanti: si perde infatti la possibilità di conseguire ulteriori supplenze (annuali o fino al termine delle attività didattiche) per l’intero biennio di validità delle graduatorie.

La preclusione riguarda tutte le classi di concorso e le tipologie di posto per le quali si ha titolo e non soltanto quella relativa all’incarico rifiutato, ma restano comunque possibili le supplenze brevi e temporanee conferite dalle Graduatorie d’Istituto.

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2) Abbandono del servizio

Se dopo aver preso servizio il docente decide di abbandonare l’incarico, le conseguenze sono ancora più pesanti: si perde infatti la possibilità di conseguire qualsiasi tipologia di supplenza per l’intero biennio di validità delle graduatorie.

La preclusione riguarda tutte le classi di concorso e le tipologie di posto per le quali si ha titolo, e a differenza di quanto previsto in caso di mancata presa di servizio, quindi, vengono meno anche le possibilità di ottenere supplenze brevi e temporanee dalle Graduatorie d’Istituto.

ATTENZIONE!

Le supplenze conferite dalle Graduatorie d’Istituto sono soggette a un regime sanzionatorio diverso: in caso di rinuncia o mancata presa di servizio si perde – per il solo anno scolastico in corso – la possibilità di ottenere ulteriori supplenze dalle Graduatorie d’Istituto; la sanzione per l’abbandono si estende invece a tutte le graduatorie in cui si è inseriti e per l’intero periodo di vigenza.

Giustificati motivi e cambi previsti dalla normativa

Quanto scritto fin qui non vale – ovviamente – qualora la mancata presa di servizio sia dovuta a un “giustificato e documentato motivo”.

Non viene infine considerato come “abbandono del servizio” lasciare una supplenza in accordo ai casi previsti dalla normativa.

ATTENZIONE!

Le supplenze da “interpello” sottostanno agli stessi vincoli e alle stesse sanzioni delle supplenze conferite da GPS.

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    Come ci si deve comportare nel caso si riceva una supplenza, onde evitare i problemi conseguenti ad una rinuncia o abbandono?
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    1. Fabio

      Ho ricevuto una convocazione di 10 ore sulla cdc B017 (manutenzione e assistenza tecnica di meccanica e macchine) che ho accettato firmando la presa di servizio: l’anno scorso ero in un professionale e alla fine stavo in un officina vera e propria, ma quest’anno mi hanno chiamato per fare disegno tecnico e progettazione, ma questo non riguarda la mia classe di concorso… come mi devo comportare? Posso rinunciare al contratto senza sanzioni, visto che ciò per cui sono stato chiamato non riguarda la mia classe di concorso?

      • senex

        Fabio, buonasera.

        Non sei il primo che ci scrive palesando “stranezze” nel comportamento delle segreterie (probabilmente correlate alla difficoltà di reperire docenti). Il nostro suggerimento è quello di parlare quanto prima col DS spiegando le tue ragioni: se poi la sua posizione fosse essere poco conciliante conviene rivolgersi ad un sindacato, così da capire quale sia la strada migliore da percorrere.

        Tienici aggiornati se hai piacere. Cordialmente.

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